Cerca nel blog

mercoledì 2 febbraio 2011

Libretto di risparmio cointestato a firma congiunta: è ammissibile lo svincolo delle somme senza il consenso del cointestatario?

Il caso, non infrequente nella prassi bancaria, è il seguente: il coniuge cointestatario superstite chiede lo svincolo della metà della somma presente nel libretto; gli eredi dell'altro coniuge cointestatario e la banca stessa ritengono tale pretesa in contrasto con le previsioni delle Norme Bancarie Uniformi (art. 13), che richiedono invece il consenso di tutti i cointestatari e dunque, nel caso in esame, di tutti gli eredi del coniuge contestatario defunto.

La situazione è quindi diversa rispetto al caso in cui il deposito bancario, pur intestato a più persone, preveda la facoltà per le medesime di compiere, sino all’estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente: in tal caso si realizza, infatti, una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché è pacifico che il contitolare abbia il diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare[1].

Quanto alle Norme Bancarie Uniformi richiamate dalla banca e dai coeredi, la Cassazione, pur ribadendo che esse non hanno forza normativa autonoma (essendo delle condizioni generali di contratto relative alle principali operazioni bancarie ed integranti la disciplina legale dei singoli modelli contrattuali) riconosce tuttavia che esse possano comunque avere valore negoziale[2], specie se prese in considerazione in caso di loro conoscibilità da parte dei contraenti (come avvenuto nel caso di specie, dove entrambi i coniugi cointestatari avevano espressamente modificato l'originaria operatività a firme disgiunte dei libretti impartendo, in conformità all'art. 13 delle NBU, l'ordine di operare a firme congiunte).

Nondimeno, la Suprema Corte evidenzia come, nel caso della mancanza dell'assenso di tutti i cointestatari di un libretto di risparmio, non possa certo venirsi a creare una situazione di stallo che impedisca sine die alla banca la possibilità di rimborsare le somme versate nel suddetto libretto.

L'articolo 1772 c.c. statuisce, infatti, che «se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile. Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello che tra essi detiene la cosa. Questi deve darne prima notizia agli altri».

Pertanto non risulta necessario il consenso di tutti gli eredi per ottenere lo svincolo delle somme stesse, atteso che, nel conflitto tra le parti che viene in tal modo a determinarsi, è evidentemente il giudice che deve decidere[3].

Resta ferma, in ogni caso, la necessità dell’estensione al depositante cointestatario (nella fattispecie: a tutti gli eredi del de cuius) della domanda giudiziale proposta nei confronti della banca per il pagamento delle somme presenti sul libretto di risparmio cointestato.

L’oggetto del giudizio che coinvolge detti eredi assieme alla banca è, infatti, l'accertamento della titolarità, in capo al coniuge attore, di una certa quota del relativo credito: il fatto che questi avanzi verso la banca, altresì, una pretesa di pagamento (pretesa evidentemente non sostenibile nei confronti dei co-depositanti), non esclude la necessità di tale accertamento, che costituisce il presupposto (causa petendi) di quella pretesa.

Da rilevare, peraltro, che, sempre secondo la Cassazione, la chiamata in causa di detti eredi è senz'altro idonea ad estendere nei loro confronti il giudizio - eventualmente già instaurato contro la banca - anche qualora non contenga alcuna espressa formulazione di specifiche domande verso i terzi chiamati, ciò perché, allorquando la chiamata avviene al solo scopo dell'estensione del giudicato (come nell'ipotesi che ci occupa, avendo la corte di merito autorizzato la chiamata in causa dei coeredi), è implicita una domanda di mero accertamento, nei confronti del terzo, dell'assetto del rapporto sostanziale come dedotto nei confronti delle altre parti.

L’integrazione del contraddittorio si giustifica, del resto, alla luce del fatto che, in caso di deposito bancario di titoli al portatore cointestato, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, 2° comma, c.c., in forza del quale le parti di ciascuno si presumono uguali solo qualora non risulti diversamente[4].

Oggetto della decisione che il giudice deve assumere, una volta accertata la necessità di disposizioni congiunte e in difetto dell'assenso di taluno dei cointestatari del libretto è, pertanto, il diritto di credito di ciascuno di essi - e la sua entità - nei confronti della banca in ordine alla somma depositata, secondo le norme che regolano il rapporto intercorrente tra i creditori-depositanti e la debitrice-depositaria.

E', infine, evidentemente interesse anche della banca che tale decisione venga assunta nel contraddittorio di tutti gli intestatari del libretto affinché sia loro opponibile, onde evitare il rischio di essere condannata, in processi separati, a pagare più volte il medesimo importo sia all'uno che all'altro dei depositanti.

Possiamo allora affermare che lo svincolo delle somme riposte nel libretto a deposito di risparmio cointestato a firma congiunta è certamente ammissibile anche senza il consenso di tutti i cointestatari, ma è necessario l’intervento del giudice in contraddittorio con gli interessati.


[1] Cass. 29.10.2002, n. 15231.
[2] Cass. 11.11.1999, n. 12507 e Cass. 15.6.1994, n. 5815.
[3] Cass. 14.10.2005, n. 19997.
[4] Così Cass. 29.4.1999, n. 4327, la quale ha peraltro ritenuto correttamente superata detta presunzione, da parte del giudice di appello, una volta verificato che le somme utilizzate per l’acquisto dei titoli depositati erano state tratte dal conto corrente di corrispondenza intestato ad uno solo dei coniugi in regime di separazione dei beni.

Nessun commento:

Posta un commento